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Art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Certificazione anno 2023.

Agevolazioni per la promozione dell'economia locale
Data:
Sabato, 30 Marzo 2024

Descrizione

L’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché in quello del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Tali agevolazioni consistono nell'erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dei citati esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo la tassativa procedura analiticamente descritta nella norma.

Per il ristoro ai comuni delle agevolazioni concesse, il citato art. 30-ter ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra i comuni interessati.

Successivamente l’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto la rimodulazione del citato stanziamento prevedendone la riduzione in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 si è proceduto a ripartire il fondo in argomento per il ristoro delle agevolazioni concesse dai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti negli anni 2020 e 2021.

Inoltre, con il medesimo provvedimento sono state fissate le modalità di riparto del fondo per gli anni successivi, stabilendo che:

  1. le ulteriori dotazioni annuali del fondo, previste a decorrere dall’anno 2022, sono ripartite con analoghi provvedimenti, da adottarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, assegnando a ciascun ente l’importo complessivo dei contributi annui, determinati ai sensi del medesimo articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell’interno con procedura telematica;
  2. a tal fine questo Ministero rende disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell’anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all’articolo 30-ter, comma 2.
  3. la certificazione deve essere trasmessa, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari, tassativamente tramite le modalità di cui al punto precedente, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023.

Ciò premesso, si comunica che è disponibile alla pagina web sopra indicata la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi ex art. 30-ter concessi per l’anno 2023 dai comuni fino a 20.000 abitanti, che dovrà essere trasmessa dagli enti interessati con le modalità sopra indicate entro il 30 aprile 2024.

Gli enti interessati sono quelli con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021.

Considerato che l’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, nell’abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell’ambito dell’Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni e che, ai sensi del punto 1 del successivo Accordo tra MEF, Regione TAA e le citate Province autonome del 25 settembre 2023, a decorrere dall’anno 2023 resta impregiudicato l’obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, il contributo non si applica ai comuni appartenenti alle suddette Province autonome.

La mancata trasmissione della citata certificazione comporterà l’esclusione dal decreto interministeriale di riparto del fondo per l’anno 2023 previsto dal citato articolo 30-ter, comma 6, secondo periodo.

Si rammenta, infine, che la certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del summenzionato decreto-legge n. 34 del 2019 e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le altre analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per propria autonoma decisione o ai sensi di altre norme.


A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

30/03/2024 09:35




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