A chi è rivolto
Di per sé la IUC, in qualità di singola imposta da pagare, non esiste, ma essendo il risultato dell’unione di tre diverse imposte (IMU - TASI - TARI) è dovuta dai soggetti passivi dei relativi tributi.
Descrizione
L'imposta unica comunale (IUC) è stata introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Come fare
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020 la IUC; pertanto si rimanda alle informazioni relative ai singoli tributi.
Cosa serve
Poichè la IUC è stata abolita a decorrere dall'anno 2020 con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 si rimanda alle informazioni relative ai singoli tributi.
Cosa si ottiene
Imposta Unica Comunale (IUC)
Tempi e scadenze
Di per sé la IUC, in qualità di singola imposta da pagare, non esiste, ma più esattamente è il risultato dell’unione di tre diverse imposte:
- IMU (sul possesso degli immobili);
- TASI (sui servizi indivisibili del Comune), abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell'IMU;
- TARI (sulla raccolta rifiuti del Comune).
Pertanto, si rimanda alle scadenze dei singoli tributi.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
L'Imposta Unica Comunale (IUC) era un'imposta del sistema tributario italiano introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").
L'intento alla base di tale imposta era rendere organica la disciplina relativa alla tassazione locale sugli immobili; nonostante la denominazione, che rimanda ad unicità, la IUC non andava comunque a sostituire tutti i tributi municipali e riuniva in sé tre componenti: l'IMU, la TASI e la TARI.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020 la IUC.
Condizioni di servizio
La legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, co. 639 e ss., l. 27.12.2013, n. 147) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Come chiarito dalla stessa norma, tuttavia, con la dicitura «Imposta unica comunale », si intendono tre distinti tributi; sono la già esistente imposta municipale unica (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) - abolita a partire dal 2020 e la tassa sui rifiuti (TARI).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020 la IUC; pertanto si rimanda alle informazioni relative ai singoli tributi.
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Argomenti:Pagina aggiornata il 08/09/2023