A chi è rivolto
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
- Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli abitanti dell’alloggi, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
Descrizione
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI) è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La TARI è dovuta, da persona fisica o giuridica, per il possesso, loccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Come fare
I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione redatta sull’apposito modello presente tra gli allegati, entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della dichiarazione.
Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo, la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, le variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati, devono essere denunciate entro 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica.
Cosa serve
La Tassa sui rifiuti (TARI) va a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Nell'anno corrente la TARI è stata suddivisa in n.3 rate:
1° Rata con scadenza al 23/03/2024
2° Rata con scadenza al 09/08/2024
3° Rata con scadenza al 08/11/2024
L'avviso di pagamento, con allegato F24, viene recapitato all'indirizzo di residenza/all'indirizzo, anche di posta elettronica, indicato nella modulistica di denuncia.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 e n. 15/2022 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF.come recepite dal presente Regolamento.
A decorrere dal 1.1.2024 la delibera n. 386/2023 di Arera ha previsto l'introduzione delle seguenti componenti perequative:
- UR1, pari a 0,10 €/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente
raccolti;
- UR2, pari a1,50 €/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Queste componenti vengono aggiunte al corrispettivo dovuto TARI separatamente dalla tariffa e verranno riversate entro il 15
marzo dell'anno successivo alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Condizioni di servizio
Per maggiori dettagli riguardanti la TARI è disponibile tra gli allegatil il Regolamento attualmente in vigore.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 23/09/2024